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ASSOCIAZIONE SPAZI RITMÌA A.S.D STATUTO TITOLO I – Denominazione e sede Articolo 1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del codice civile è costituita, con sede in Piacenza – via della Ferma n. 46 un’Associazione culturale e sportiva dilettantistica che assume la denominazione di ASSOCIAZIONE SPAZI RITMÌA – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, anche più brevemente denominata SPAZI RITMÌA – A.S.D. Se ed in quanto ne ricorrano i presupposti, l’associazione può aggiungere l’acronimo “O.n.l.u.s.” alla propria denominazione. Il Consiglio Direttivo è autorizzato a modificare la sede legale dell’associazione purché nell’ambito del Comune di Piacenza. Il Consiglio Direttivo è inoltre autorizzato ad istituire e sopprimere sedi staccate dell’Associazione. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo. TITOLO II – Scopo e oggetto Articolo 2 L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa • non ha alcun fine di lucro; • opera per fini sportivi e didattici; • persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; • opera nel campo della prima infanzia (0-10 anni) e rivolge la propria attività a soggetti in difficoltà sia fisica che mentale, nonché verso soggetti in situazioni di svantaggio o con problemi di integrazione a causa di condizioni economiche, sociali, familiari e linguistiche. Articolo 3 L’associazione si propone di promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche e didattiche finalizzate al miglioramento del benessere psicofisico dei bambini, in particolare nelle discipline atte a favorire l’utilizzo del “Metodo RITMÌA”, basato sull’applicazione di linguaggi non verbali come la motoria, la psicomotricità, la musica e lo yoga, e riconosciutamente mirato ad ottenere l’integrazione nelle classi scolastiche dei soggetti in difficoltà sia fisica (motile, auditiva, visiva) che mentale, nonché di soggetti con disagi sociali dovuti a problemi economici, familiari, caratteriali e/o linguistici. A tale fine, l’associazione a titolo di attività principali può: a.1. organizzare, anche in regime di convenzione, attività didattiche di carattere sportivo dilettantistico rivolte a minori in condizioni di svantaggio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività nei nidi d’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie, volte all’integrazione nell’ambito delle classi scolastiche dei sopra descritti soggetti in difficoltà fisica, mentale e di disagio sociale. a.2. organizzare manifestazioni sportive rivolte a soggetti in condizioni di svantaggio o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione. a titolo di attività direttamente connesse a quelle istituzionali può: b.1. organizzare corsi di formazione dei propri docenti finalizzati all’applicazione nei campi delle scienze motorie e della psicomotricità, nonché della didattica e propedeutica della musica in associazione al movimento. b.2. promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive. b.3. promuovere e organizzare attività sportive dilettantistiche. a titolo di attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali può: c.1. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture didattiche e sportive di vario genere;organizzare, promuovere e favorire la produzione, pubblicazione, e distribuzione di supporti e materiali per l'insegnamento del Metodo Ritmìa, inclusi libri, pubblicazioni periodiche, audiovisivi e siti internet; L’associazione può inoltre organizzare operazioni di raccolta fondi anche mediante cessioni di beni o prestazioni di servizi di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione, ricorrenze o altro. All’associazione è espressamente vietato l’esercizio di attività diverse da quelle indicate nell’art. 10, lettera a), d.lgs. 460/97 ad eccezione delle attività considerate direttamente connesse. TITOLO III – Soci Articolo 4 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. I soci si dividono in: 1. soci fondatori: sono i firmatari dell’atto costitutivo;
2. soci affiliati: sono coloro i quali hanno conseguito il diploma presso i corsi abilitanti all’insegnamento del Metodo Ritmìa e che intendono collaborare attivamente con l’Associazione; 3. soci ordinari: sono coloro i quali partecipano all'attività dell'associazione a scopo conoscitivo e con ridotta attività personale; 4. soci onorari: sono proposti dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei Soci per la loro ammissione. Di regola sono le persone che hanno dato particolare lustro all’associazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa. Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e possono partecipare alle cariche elettive. Articolo 5 Chi intende essere ammesso come socio deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che decide sull’ammissione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere degli organi dell’Associazione. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisisce ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Articolo 6 La qualifica di socio dà diritto: – a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione – a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti: – a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. I soci sono tenuti: – all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico (eventualmente predisposto) e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; – al pagamento della quota associativa. Articolo 7 I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota deve essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non può mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. TITOLO IV – Recesso ed esclusione Articolo 8 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte. Articolo 9 Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione; b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale; c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione; d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione. Articolo 10 Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo 9, e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per richiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo. TITOLO V – Risorse economiche e fondo comune Articolo 11 L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) quote e contributi degli associati; b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive e didattiche; c) eredità, donazioni e legati; d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; e) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali; f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; h) erogazioni liberali degli associati e di terzi; i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dell’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Nel caso in cui l’associazione sia considerata O.n.l.u.s., le “altre organizzazioni” di cui al punto precedente devono intendersi “O.n.l.u.s.”. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste. In caso di scioglimento si applicano le norme di cui all’art. 24 del presente statuto. Articolo 12 – Esercizio Sociale L’esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 successivo dell’anno solare. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi (30 aprile) dalla chiusura dell’esercizio. TITOLO VI – Organi dell’Associazione e loro funzionamento Articolo 13 Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea dell’Associazione; b) il Consiglio Direttivo c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto). Articolo 14 – Delle riunioni assembleari Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul sito web dell’associazione, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail certificata o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza. Articolo 15 – Assemblea ordinaria L’assemblea ordinaria: a) approva il rendiconto economico e finanziario; b) procede alla elezione del Presidente dell’associazione, dei membri del Consiglio Direttivo, ed eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; d) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Articolo 16 – Diritto di voto e maggioranze Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno. Articolo 17 – Assemblea straordinaria L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti. Articolo 18 – Organi dell’Assemblea L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea. Articolo 19 – Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario; c) predisporre i regolamenti interni; d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; e) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati; f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione; g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione; h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri. Articolo 20 – Sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Articolo 21 – Presidente Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente. Articolo 22 – Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto) Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio dalla scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alla riunioni del Consiglio Direttivo e alla Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Articolo 23 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci e Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. TITOLO VII – Scioglimento e norme finali Articolo 24 – Scioglimento Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662. Nel caso ricorrano i presupposti, per “Enti o Associazioni” devono intendersi “altre organizzazioni O.n.l.u.s.”. Articolo 25 – Norma finale Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti. | |||